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Sostanza soggetta a restrizioni-Monacoline da riso rosso
Aggiornamento su monacoline da riso rosso
La Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 2 giugno 2022 ha modificato l'allegato III del regolamento (CE) n. 1925/2006:
Articolo 1
1. Nella tabella della parte B «Sostanze soggette a restrizioni» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente:
Sostanza soggetta a restrizioni: Monacoline da riso rosso fermentato.
Condizioni d'uso: Una singola dose di prodotto per l'assunzione giornaliera deve apportare meno di 3 mg di Monacoline da riso rosso fermentato.
Prescrizioni aggiuntive: L'etichetta deve recare il numero di singole dosi di prodotto per l'assunzione massima giornaliera e un'avvertenza a non consumare un quantitativo giornaliero pari o superiore a 3 mg di Monacoline da riso rosso fermentato. L'etichetta deve specificare il tenore di Monacoline per dose di prodotto.
L'etichetta deve includere le avvertenze seguenti:
- Non deve essere consumato dalle donne in gravidanza o in allattamento, dai bambini di età inferiore ai 18 anni e dagli adulti di età superiore ai 70 anni;
- Consultare un medico sul consumo di questo prodotto se si manifestano problemi di salute;
- Non deve essere consumato se si assumono medicinali per abbassare il colesterolo;
- Non deve essere consumato se già si consumano altri prodotti contenenti riso rosso fermentato.
2. Nella tabella della parte C «Sostanze sottoposte alla sorveglianza della Comunità» è aggiunta, in ordine alfabetico, la voce seguente: «Monacoline da riso rosso fermentato».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Bruxelles, il 1° giugno 2022
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0860&from=EN